decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014 con la quale il Governo era stato delegato ad operare una incisiva depenalizzazione, avranno profonde incidenze sul sistema sanzionatorio avendo trasformato alcuni reati in illeciti civili che si vanno ad affiancare ai già previsti illeciti amministrativi prevedendo, al pari di questi ultimi, l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
I decreti legislativi sono stati pubblicati sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 e prevedono quanto segue.

Il D.LGS n. 8 sulla depenalizzazione

I) Le fattispecie

La disposizione generale (art. 1) statuisce che sono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, compresi quelli che nelle ipotesi aggravate prevedono la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria (in tale caso verranno considerate come fattispecie autonome di reato).
Previsti i parametri edittali per la pena pecuniaria amministrativa rispetto a quelli dell’originale multa od ammenda, con dei limiti in caso di pena pecuniaria proporzionale (non inferiore a euro 5.000 né superiore ad euro 50.000) e precisamente:
1) da 5mila a 15mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 6 mesi;
2) da 5mila a 30mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 1 anno;
3) da 10mila a 50mila per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore a 1 anno.

La depenalizzazione così prevista non si applica ai reati previsti dal codice penale ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, che modifica le seguenti fattispecie, con una pena pecuniaria ben stabilita e diversa dai parametri indicati sub b):

  • art. 527 c.p. (Atti osceni), la cui ipotesi aggravata del comma 2, quando il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori, ha una nuova pena edittale;
  • art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove la rilevanza penale rimane solo nelle ipotesi di cui al comma 3;
  • art. 652 c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto);
  • art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare);
  • art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive);
  • art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza).

In relazione ai reati previsti da leggi speciali la depenalizzazione non si applica, altresì, ad una serie di reati contemplati da leggi speciali, il cui elenco è previsto dall’Allegato al decreto stesso, al quale si rinvia per le singole disposizioni, che sono raccolte per settori già individuati, quali:

  • edilizia ed urbanistica;
  • ambiente, territorio e paesaggio;
  • alimenti e bevande;
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sicurezza pubblica;
  • giochi d’azzardo e scommesse;
  • armi ed esplosivi;
  • elezioni e funzionamento dei partiti;
  • proprietà intellettuale ed industriale.

L’art. 3 prevede, invece, espressamente casi di depenalizzazione modificando alcune fattispecie attinenti:

  • l. 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici);
  • l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
  • l.lgs.lgt. 10 agosto 1945, n. 506 (Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetti di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano);
  • l. 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili);
  • d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv., con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica);
  • d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modificazioni, nella l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria);
  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), limitatamente all’art. 28, comma 2, ossia la sanzione stabilita per il soggetto che, legalmente autorizzato alla coltivazione delle previste piante, non osserva le prescrizioni impartitegli).

L’art. 4 prevede le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività, in riferimento a determinate fattispecie.

II) Il procedimento

Il procedimento per l’applicazione delle suddette sanzioni amministrative è quello previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e vengono altresì determinate le autorità competenti ad irrogare le suddette sanzioni (artt. 6 e 7), delineando l’iter per la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (art. 9).

III) Il diritto intertemporale

Le disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), salvo sentenza o decreto penali oramai irrevocabili.
In tale caso, tuttavia, il giudice della esecuzione revoca il provvedimento penale, dichiarando che il fatto con è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, osservando quanto disposto dall’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Il D.LGS. n. 7 sull’abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

I) Abrogazione di reati previsti dal codice penale

Il d.lgs. n. 7 dispone, innanzi tutto (art. 1), l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

  • art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata);
  • art. 486 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco);
  • art. 594 c.p. (Ingiuria);
  • art. 627 c.p. (Sottrazione di cose comuni);
  • art. 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito).

II) Modifiche al codice penale

Anche in riferimento agli articoli abrogati e con il necessario coordinamento rispetto alla fattispecie residuali, sono stati sostituite, modificate, integrate alcune disposizioni del codice penale in riferimento agli artt.:

  • art. 488 c.p. (Altre falsità del foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
  • art. 489 c.p. (Uso di atto falso);
  • art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri);
  • art. 491 c.p. (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena);
  • art. 491-bis c.p. (Documenti informatici);
  • art. 493-bis c.p. (Casi di perseguibilità a querela);
  • art. 596 c.p. (Esclusione della prova liberatoria);
  • art. 597 c.p. (Querela della persona offesa ed estinzione del reato);
  • art. 599 c.p. (Ritorsione e provocazione);
  • art. 635 c.p. (Danneggiamento);
  • art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
  • art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
  • art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
  • art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

III) Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili

L’art. 3 dispone che per i reati depenalizzati, se dolosi, vi sarà, oltre all’obbligo già previsto e invariato alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, l’obbligo di pagamento della sanzione civile ivi stabilita, dovendosi osservare in tema di prescrizione l’art. 2947, comma 1, del codice civile, che stabilisce la prescrizione in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Il successivo art. 4 prevede l’elenco degli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie stabilendo, a seconda dei casi, una sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000 ovvero da euro 200 a euro 12.000.
I criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie che il giudice civile è tenuto ad osservare sono:

  • gravità della violazione;
  • reiterazione dell’illecito;
  • arricchimento del soggetto responsabile;
  • opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
  • personalità dell’agente;
  • condizioni economiche dell’agente.

Nell’ipotesi di concorso di persone nell’illecito, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria per esso stabilita (art. 7).

IV) Il procedimento

Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice civile competente per il risarcimento del danno e al procedimento si applicano nel disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
termini e le modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile verranno stabiliti da appositi decreti ministeriali da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il giudice può stabilire il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili (da 2 a 8 e non inferiori a euro 50 cadauna) in considerazione delle condizioni economiche del condannato.
Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.
L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi (art. 9).
Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto in favore della Cassa delle ammende.

V) Il diritto intertemporale

Le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), salvo sentenza o decreto penali oramai irrevocabili.
In tale caso, tuttavia, il giudice della esecuzione revoca il provvedimento penale, dichiarando che il fatto con è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, osservando quanto disposto dall’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Di seguito una tabella riassuntiva dei principali reati oggetto di depenalizzazione nei due decreti legislativi in commento

Reato Vecchia pena Nuova Sanzione
Depenalizzazioni di reati previsti nel codice penale
Reati contro la fede pubblica
Falsità in scrittura privata (Art. 485) Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486) Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486. Atto Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Uso di atto falso. Atto privato(Art. 489, co. 2) Disp. sulle falsità materiali in scritture priv. con pene ridotte di un terzo Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Soppressione, distruz. e occultam. di scritture private vere (Art. 490) Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Reati contro la moralità e il buon costume
Atti osceni (Art. 527, co. 1) Reclusione da 3 mesi a 3 anni Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2) Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 103 € Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
Reati contro la persona
Ingiuria (Articolo 594) Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 516 € – Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 € (con attribuzione di fatto determinato) Sanzione civile da 100 a 8.000 € – Sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 € (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone)
Reati contro il patrimonio
Sottrazione di cose comuni (Art. 627) Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 € Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Danneggiamento semplice(Art. 635, co. 1) Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 € Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647) Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 309 € Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Contravvenzioni di polizia
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto(Art. 652 commi 1-2) Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 € – Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a 619 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci) Sanzione amm.va da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da 6.000 a 18.000 € (in caso di informaz. o indicazioni mendaci)
Abuso della credulità popolare(Art. 661) Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive(Art. 668, co. 1, 2 e 3) Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 € – Pena pecuniaria e detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità) Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amm.va da 10.000 a 30.000 € (se contro divieto autorità)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726) Ammenda da 258 a 2.582 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
Depenalizzazioni di reati previsti da leggi speciali
Reati in materia di stupefacenti
Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990) Ammenda da 516 a 5.164 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Reati in materia di previdenza
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali(Art. 2 del Dl 463/1983) Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € (se l’importo omesso è superiore a 10.000 € annui) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € (se l’importo omesso è inferiore a 10.000 € annui)
Reati in materia di circolazione stradale
Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992) Ammenda da 2.257 a 9.032 Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Riciclaggio
Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007) Multa da 2.600 a 13.000 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007) Multa da 2.600 a 13.000 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Reati in materia di diritto societario
Impedito controllo ai revisori(Art. 29 del Dlgs 39/2010) Ammenda fino a 75.000 € Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
Reati in materia di diritto fallimentare
Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942) Ammenda fino a 258 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
Reati in materia di assegni
Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933) Pena pecuniaria da 5 a 51 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
Reati in materia di interruzione della gravidanza
Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978) Multa fino a 51 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
Reati in materia di pubblica sicurezza
Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931) Ammenda da 20 a 200 € o arresto fino a 2 anni Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
Reati in materia di diritto d’autore
Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater del legge 633/1941) Arresto sino a 1 anno o ammenda da 516 a 5.164 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Reati in materia di guerra
Omissione di denuncia di beni(Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945) Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a 1.032 €- Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 516 € Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € – Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000€
Reati in materia di macchine utensili
Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965) Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
Reati in materia di commercio
Installazione o esercizio di impianti Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 51 a 516 € Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
Reati in materia di contrabbando e violazioni doganali
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nei depositi doganali(Art. 288 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73) Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973) Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973) Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973) Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973) Multa fino a 258 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €

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